Il crescente ricorso allo smart working quale misura utile a contenere il contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, ha determinato l’insorgenza in capo ai datori di lavoro di significativi dubbi riguardo all’utilizzo di dispositivi mobili da parte dei dipendenti per finalità legate allo svolgimento dell’attività lavorativa.  

In prima battuta è utile precisare che gli smart worker possono avvalersi di dispositivi mobili assegnati loro dall’azienda oppure di dispositivi personali utilizzati sia per fini lavorativi che per fini privati. In quest’ultimo caso, siamo di fronte al c.d. fenomeno del BYOD (acronimo di Bring Your Own Device, in italiano “porta il tuo dispositivo”): si tratta di una politica aziendale, attualmente molto in voga, che consente ai dipendenti di utilizzare dispositivi mobili personali come pc, tabletsmartphone, chiavette USB, hard disk e cloud per avere accesso alle informazioni aziendali.

È evidente che il ricorso a questo tipo di soluzione ha permesso alle aziende di abbattere il costo legato all’acquisto di strumenti informatici da fornire ai dipendenti ma, d’altro canto, non è possibile trascurare l’impatto che l’uso di dispositivi di proprietà dei lavoratori inevitabilmente comporta sulla protezione dei dati personali.

A tal proposito, trovano applicazione le Linee Guida pubblicate nel 2015 dal Garante Europeo della protezione dei dati sull’utilizzo di dispositivi mobili per motivi di lavoro che, nonostante abbiano come destinatari diretti le istituzioni e gli organi dell’UE, possono essere applicate a qualsiasi organizzazione, anche privata, che si avvale dei BYOD senza rinunciare alla protezione dei dati.

Le Linee Guida prendono le mosse delle principali criticità generate dall’utilizzo del BYOD e cioè dal fatto che:

Ecco che per ridurre al minimo tali rischi, si profila utile il rispetto delle raccomandazioni fornite dal Garante Europeo della privacy. È bene, cioè, che le aziende predispongano misure di sicurezza adeguate, in rapporto al rischio calcolato, a garantire l’uso sicuro dei dispositivi mobili.

Pertanto, in primis, come accade per ogni trattamento di dati personali, va effettuata una valutazione dei principali rischi sulla sicurezza che l’uso dei dispositivi mobili può comportare ; successivamente, vanno individuati i controlli appropriati da attuare per ridurre i rischi ad un livello accettabile. Si precisa che il processo di gestione del rischio deve includere un riesame periodico della valutazione del rischio, delle misure e dei controlli stabiliti, tenendo conto della velocità con la quale “corre” l’evoluzione tecnologica.

È consigliabile, a questo punto, adottare misure di sicurezza appropriate. Tra quelle di tipo tecnico si possono citare, a titolo esemplificativo:

Invece, tra le misure organizzative si suggerisce, ad esempio:

Concludendo, si può affermare che applicando i principi sanciti dal GDPR e dalle Linee Guida dettate dalle autorità competenti in materia, i datori di lavoro potranno consentire l’utilizzo dei dispositivi mobili in modo da garantirne la sicurezza dei dati personali e aziendali contenuti , rispettando la riservatezza dei dipendenti stessi.

Avv. Adamo BrunettiCEO & Co-Founder of CO.DE S.r.l.