Il Consiglio dei Ministri n. 25 del 16 marzo 2023 ha approvato il Disegno di Legge di delega al Governo relativo alla riforma fiscale.

Come noto, la riforma fiscale 2023 è tra le priorità individuate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese.

Il provvedimento in esame, una volta approvato dal Parlamento, conferirà appunto una delega al Governo ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di relativa entrata in vigore, uno o più Decreti Legislativi di revisione sistematica ed organica del sistema fiscale.

Per quanto di nostro interesse, ci soffermeremo nel prosieguo ad esaminare gli aspetti rilevanti sul piano penalistico e di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 che l’atto del Governo qui in commento ha lambito.

1.    La riforma del sistema penal-tributario

Quali, dunque i punti di maggiore interesse rispetto alla revisione degli illeciti penali ed amministrativi?

Sotto tale profilo la bozza di DDL prevede:

2.    Gli interventi sul sistema sanzionatorio in materia di accise ed altre imposte indirette

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette, invece, il DDL presenta i seguenti punti di interesse coinvolgenti il T.U. sulle imposte concernenti la produzione ed i consumi di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e cioè:

Il disegno di legge prevede inoltre il coordinamento e la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati, stabilendo altresì l’introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni fissate in misura proporzionale all’ammontare del tributo evaso ed in relazione alla gravità della condotta accertata.

3.    Le disposizioni in materia di reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001

Il DDL approvato dal Governo lo scorso 16 marzo contempla, altresì, l’incarico al legislatore delegato di integrare il D.Lgs. 231/2001 con i reati previsti dal Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, c.d. Testo unico sulle accise, tramite l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

Fra le modifiche relative ai reati di accise, si richiama il nuovo reato di introduzione, illecita sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa su tabacchi lavorati, all’interno del testo unico accise (D.lgs. 504/1995).

Attualmente invece tale illecito è contenuto nel testo unico delle disposizioni in materia doganale.

Parallelamente, il legislatore delegante intende introdurre, al fianco della disposizione di cui all’articolo 25-sexiesdecles che riguarda i delitti di contrabbando (e che prevede una sanzione pecuniaria in capo all’ente tino a 200 quote ovvero fino 2400 quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro), un’altra disposizione relativa alla responsabilità 231 per i reati in tema di accise.

In realtà la bozza di delega non indica ancora quali e quanti reati in materia di accise costituiranno reati-presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, né individua le quote minime e massime delle nuove sanzioni.

4.    Le modifiche per i reati di contrabbando 231 (art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/01).

Per i reati di contrabbando, previsti dal DPR 43/1973 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in base agli orientamenti espressi nell’ambito del DDL in commento, si applicheranno alle società anche le seguenti sanzioni interdittive, ai sensi dell’art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01:

La delega implica altresì, per gli Illeciti che comportano un’evasione di diritti di confine superiore a centomila euro, le ulteriori sanzioni di interdizione dall’esercizio dell’attività e di sospensione/revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

Avv. Adamo Brunetti