Parere del Garante Privacy sullo schema di decreto attuativo dell’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) sulle procedure per l’analisi del rischio fiscale – (22 dicembre 2021 [9738520])

Chiamato ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto attuativo dell’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, trasmessogli dal Ministero dell’economia e delle finanze il 15 novembre 2021, il Garante Privacy fornisce il proprio assenso alla relativa emanazione non rinunciando, tuttavia, ad alcune osservazioni nell’ottica di innalzamento della tutela degli interessati dal trattamento dei dati personali. 

Il decreto, in particolare, è finalizzato a stabilire le modalità attraverso le quali Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza possono procedere, così come previsto dall’art. 1, co. 682 della Legge di bilancio 2020, all’individuazione del rischio fiscale, quale “rischio di comportamenti attuati in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario

Ciò al fine di “far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo”.

1. LO SCHEMA DI DECRETO.

Lo schema proposto dal Ministero delle Finanze prevede, da parte dei titolari del trattamento, individuati nell’Agenzia delle entrate e nella Guardia di finanza, l’utilizzo di: 

Considerata la portata limitante del provvedimento in esame rispetto ai dati personali ed ai relativi diritti degli interessati (cfr. art. 23 GDPR che consente a determinate condizioni limitazioni in tal senso da parte del “diritto dell’Unione e dello Stato membro”), lo stesso ha la funzione, secondo quanto disposto dal Par. 2 dell’art. 23 GDPR, citato di individuare:

  1. Il perimetro entro cui è ammessa la limitazione dei diritti degli interessati ;
  2. Le limitazioni relative alla portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento, nonché le relative modalità di esercizio, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati;
  3. Le misure adeguate a tutela dei diritti edelle libertà degli interessati, incluse le misure di sicurezza, i controlli sulla qualità dei dati e sulle elaborazioni logiche utilizzate, nonché le misure volte a ridurre il rischio di erronea rappresentazione della capacità contributiva.

a) Le limitazioni.

Con riferimento all’ambito di estensione (o di tolleranza) delle limitazioni, lo schema ne circoscrive i confini:

  1. Circa la portata, alle “attività di analisi del rischio di cui all’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, in relazione alla “prevenzione e contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, tramite l’individuazione dei criteri di rischio utili a far emergere posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia e della Guardia di finanza, e per incentivare l’adempimento spontaneo”;
  2. Quanto alle categorie di dati personali a quelli concernenti l’identità fisica ed economica tra cui i dati comuni, patrimoniali, contabili e finanziari, nonché – tra i dati particolari ex art. 9 GDPR – quelli inerenti le detrazioni fiscali, anche se solo in forma aggregata;
  3. Circa il periodo di conservazione, rispettivamente, 8 anni per i dati trattati nel dataset di analisi, mentre 10 anni per quelli trattati nel dataset di controllo; al termine di tali scadenze i dati sono cancellati. 

b) Le misure previste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Per ciò che concerne le misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, lo schema di decreto prevede, che:

2. LE OSSERVAZIONI DEL GARANTE PRIVACY.

Nel proprio parere il Garante rileva come lo schema del decreto eserciti un forte impatto sulla protezione dei dati personali dei contribuenti, venendo in rilievo diverse limitazioni ai diritti ed alle prerogative connessi ai dati personali. 

L’Autorità sostiene come in effetti il MEF abbia definitoalcune misure di garanzia […]in relazione a […] trattamenti – da effettuarsi avvalendosi “delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati” – che, in ragione delle loro caratteristiche, presentano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati”.

Tuttavia, al fine di fornire previsioni adeguate “per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti” di dati, in considerazione dei rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati il Garante osserva che

Invero, per via dell’enorme patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, che comprende, tra gli altri, dati anagrafici, anche relativi al nucleo familiare, ed altri dati sensibili, occorre che l’art. 3, comma 1, dello schema di decreto sia integrato individuando con maggior dettaglio le tipologie di informazioni oggetto di utilizzo in tale contesto con la puntuale individuazione delle banche dati di cui si intende servirsi. 

Occorre, inoltre, specificare meglio quali siano le misure appropriate che verranno adottate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati in relazione ai trattamenti di dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento, con specifico riguardo a quelli sulla salute;

3. CONCLUSIONI (PROVVISORIE).

In conclusione, il Garante – come anticipato innanzi – esprime un parere favorevole sullo schema di provvedimento in esame a condizione che vengano rispettate le previsioni indicate nel proprio documento, riferibili, rispettivamente, all’individuazione delle categorie di trattamenti e di dati personali oggetto delle limitazioni, alla trasparenza del trattamento e agli obblighi informativi nei confronti degli interessati, al diritto di accesso, al diritto di limitazione di trattamento, nonché alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

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Avv. Adamo Brunetti