1.    Introduzione

Nell’ambito del dibattito sviluppatosi in ambito di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 in ordine ai requisiti di autonomia e indipendenza dell’Organismo di Vigilanza, nonché ai contenuti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo un contributo senza dubbi importante proviene dalla recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia, la n. 3348 del 4 gennaio 2023 riguardante il caso della Banca Popolare di Vicenza, persona giuridica imputata in un procedimento 231.

2.    Il caso

Sulla vicenda in commento si era espresso il Tribunale di Vicenza con la sentenza del 19 marzo 2021 n. 348 in cui la Banca Popolare di Vicenza veniva condannata per l’illecito amministrativo da reato ai sensi dell’art. 25 ter comma 1 lett. r) ed s) d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione ai reati di aggiotaggio e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui agli artt. 2638 e 2637 cod. civ.

Il giudizio si è concluso con una severa condanna per l’istituto di credito e la motivazione della decisione ha riguardato la censura del comportamento dei membri dell’Organismo di Vigilanza la cui inadeguatezza – in termini di funzionamento e composizione – rende, secondo il giudice di prime cure, inidoneo il modello (cfr. sul punto C. Santoriello, Autonomia, indipendenza ed operato dell’OdV: note alla sentenza sul caso Banca Popolare di Vicenza, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 7-8).

La Corte di Appello di Venezia, da ultimo, ha sostanzialmente confermato la condanna ai sensi del D.lgs. 231/2001.

3.    Il percorso argomentativo dei Giudici di Secondo Grado.

3.1.  In tema di adeguatezza ed efficace attuazione dei Modelli 231.

Nella propria pronuncia la Corte di Appello di Venezia ha evidenziato la necessità che il Modello 231 sia caratterizzato da prescrizioni che non siano generiche, di portata assolutamente generale o contenenti divieti attinenti a profili marginali rispetto alla esigenza di prevenire i reati ma, al contrariosia:

Il Collegio di Secondo Grado, in particolare, riprendendo le due principali osservazioni formulate dal Tribunale in punto di responsabilità 231:

Ne deriva, secondo i Giudici di Appello, che «un modello organizzativo adeguato – la sussistenza del quale vale, unitamente alle altre condizioni, ad escludere la “colpa di organizzazione” (e, quindi, la responsabilità dell’ente, ex art. 6, co. 1 lett. a), D. l.vo 231/01) – deve essere caratterizzato dall’adozione e dalla conseguente attuazione di contro-misure di “prevenzione” idonee ed efficaci, contro­ misure che, per essere ritenute tali, non solo devono rispondere ai parametri astrattamente delineati ex artt. 6, 7 D.L.vo citato, ma devono poi essere adeguate alla concreta situazione di riferimento».

Ad avviso di chi scrive, il fulcro della conclusione del giudicante risiede nell’affermazione di assoluta genericità delle prescrizioni del Modello 231.

Si legge, infatti, nella decisione che «il modello in esame contiene indicazioni  di portata assolutamente generale per prevenire la commissione dei delitti in questione, in  larga parte risolvendosi nella previsione della adozione di un’organizzazione interna basata sui criteri di ripartizione di competenze e segregazione funzionale in ordine a specifiche attività, nonché di cura di adempimenti formali, ovvero nell’impartire divieti attinenti a profili marginali rispetto all’esigenza di prevenire i reati in esame».

La Corte d’Appello, poi, definisce specificamente quali sono i deficit del modello sottoposto alla sua analisi, riscontrando ed evidenziando l’assenza di previsioni puntuali riferibili a:

3.2. I requisiti di autonomia e indipendenza dell’Organismo di Vigilanza.

Chiuso il tema dell’idoneità del modello 231, la pronuncia in esame si sofferma, poi, sui requisiti di indipendenza ed autonomia dell’Organismo di Vigilanza nel senso, già condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, nonché ripreso dalle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001” di Confindustria, di assenza di:

  1. Subordinazione del controllante al controllato e, in ogni caso,
  2. Possibili ragioni di condizionamento.

Nello specifico, il ragionamento condotto dal Collegio si è focalizzato su:

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, richiamando l’istruttoria dibattimentale di primo grado, ha evidenziato come nel corso della stessa fosse emersa una completa “osmosi” di fatto tra l’OdV ed il management aziendale, al punto che i margini di autonomia e di efficienza dell’attività di controllo dell’OdV fossero, nella sostanza, del tutto compromessi.

In motivazione si evince, infatti, come l’Organismo di Vigilanza fosse privo di autonomia effettiva rispetto alla direzione societaria”.

In tal senso, secondo i Giudici, molto importante è stata la valutazione circa la composizione dell’OdV.

In proposito,il Modello 231 della Banca imputata prevedeva che tale l’Organismo di Vigilanza fosse composto dal Responsabile pro-tempore della Direzione Internal Audit e da due professionisti esterni i quali non avessero alcun rapporto di lavoro dipendente con il Gruppo bancario Banca Popolare di Vicenza.

Era, inoltre, previsto che il Presidente dell’OdV non rivestisse “cariche sociali nelle società del Gruppo medesimo”.

Con riferimento a tale previsione, la sentenza di secondo grado ha sottolineato che i componenti dell’Organismo di Vigilanza non potessero, nel caso in esame, vantare i requisiti di autonomia ed indipendenza, in quanto:

Al di là degli aspetti riguardanti la struttura soggettiva dell’OdV, altro motivo di censura per la Corte è stata la circostanza relativa alla predisposizione della relazione dell’OdV da parte del Direttore Generale, vale a dire di un soggetto non facente parte dell’Organismo, dunque non competente per tale atto e, per di più, investito di un ruolo apicale, soggetto a controllo da parte dello stesso OdV.

Ulteriori indicatori di inadeguatezza del sistema 231 con riferimento all’Organismo di Vigilanza sono stati:

Nella pronuncia, ancora, viene presa in esame pure la circostanza relativa alle attribuzioni, successivamente, delle funzioni di vigilanza in materia 231 al Collegio Sindacale.

Rispetto a tale profilo, il Collegio evidenza come «la situazione, sotto tale profilo, non sia affatto migliorata», posto che «tale organismo difettava anch’esso di reale indipendenza, in quanto costituito secondo logiche di cooptazione e composto da sindaci alcuni dei quali avevano importanti interessenze con il presidente”.

4.    Conclusioni

Le considerazioni che precedono sono state alla base della valutazione da parte della Corte di Appello di Venezia dell’inadeguatezza del Modello 231 di Banca Popolare di Vicenza in relazione alla fattispecie sottoposta a giudizio.

Una inadeguatezza rinvenibile – usando le parole dei Giudici – «dalla semplice constatazione che la commissione dei reati non ha affatto richiesto alcuna condotta elusiva e fraudolenta del modello in esame: molto più semplicemente, detto modello non ha rappresentato ostacolo di sorta per la consumazione delle condotte di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza (in particolare, per quanto concerne le comunicazioni al mercato ed alla vigilanza), tanto che gli autori delle condotte delittuose non si sono minimamente dovuti preoccupare di “aggirarlo” e, questo, proprio perché il modello in questione costituiva un presidio non solo del tutto formale ma anche radicalmente “fuori fuoco” rispetto alle condotte sub iudice».

Qual è l’insegnamento che si ricava dalla sentenza commentata?

Avv. Adamo Brunetti